Il testamento puo' essere: Olografo, Pubblico, Segreto (art. 601 c.c.).
Il testamento olografo è definito dall'art. 602 del codice civile il testamento scritto per intero datato e sottoscritto di mano dal testatore.
Il testamento pubblico (art. 603 c.c.) e' quello redatto con l'ausilio del notaio e con il rispetto delle norme di diritto che spesso vengono ignorate dal testatore. Viene steso da un notaio alla presenza di due testimoni in un atto pubblico e lo registra nel repertorio degli atti di ultima volonta'.
Il testatore dichiara innanzi al notaio ed in presenza dei testimoni la sua volonta', che viene riportata per iscritto dal notaio stesso.
Il testamento segreto (art. 604 c.c.) puo' essere scritto dal testatore o da una terza persona. Se scritto di proprio pugno dal testatore stesso, e' sufficiente una sua firma alla fine delle disposizioni testamentarie; se invece e' scritto in tutto o in parte da altri o a macchina dal testatore, lo dovra' sottoscrivere anche su ciascun mezzo foglio. Il testamento viene poi sigillato in una busta e consegnato ad un notaio in presenza di due testimoni.
Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto dalla mano del testatore .
La mancanza del requisito dell'olografia, ad esempio in caso di testamento scritto da un terzo o con una macchina da scrivere, comporta la nullita' del testamento.
La scrittura deve avere il carattere abituale , intendendosi per scrittura abituale, la scrittura usata con frequenza dal testatore e tale da individuarne la personalita'.
Il codice civile richiede che il testamento sia sottoscritto dall'autore dell'atto.
La sottoscrizione deve essere autografa, apposta alla fine del documento e idonea a designare con certezza la persona del testatore.
La firma può anche non riportare il nome e cognome ma essere comunque un segno che graficamente inteso sia riconoscibile come appartenente solo al testatore ( esempio l’indicazione papà o mamma ). Quando il documento si compone di più parti, una contenente il testo e l’altra solo la firma, la Cassazione 1524/1965 ha considerato valido il testamento nel caso in cui fosse esaurito nel primo foglio lo spazio sufficiente per firmare.
L'art. 606 cc. prevede la nullita' in caso di mancanza del requisito della sottoscrizione.
Il testamento olografo, da sempre è oggetto di disconoscimenti ed impugnazioni che conducono a lunghissimi procedimenti giudiziari.
Gli eredi non menzionati, con grande frequenza impugnano il testamento per apocrifia.
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